LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Quando è responsabile il committente

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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE <br> Quando è responsabile il committente

Regola generale

Può capitare che, nell’eseguire le opere appaltate, l’impresa danneggi persone o cose altrui.

Pensiamo ai casi di infiltrazioni d’acqua piovana al piano sottostante causate dalla mancata copertura di un terrazzo a livello su cui l’impresa sta lavorando, oppure a danni strutturali, sempre al piano sottostante, causati da lavori di rimozione, tramite scalpello demolitore elettrico, di pavimentazione e massetto, oppure ancora ai danni ad una autovettura parcheggiata nel cortile condominiale se dalla finestra cadono materiali edili.

Negli appalti privati vige la regola generale per cui sia l’appaltatore a rispondere di tutti questi danni prodotti a terzi, stante l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera cui si era obbligato.

 

Ogni buona regola, però,  ha le sue eccezioni, che in questo caso pongono la responsabilità in carico al Committente .

Eccezioni ben spiegate in queste sentenze di cui riportiamo alcuni stralci :

Tribunale Roma sez. XVII, 10/06/2021, n.10202  : In materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera è l’appaltatore, (….)  salva l’esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di “nudus minister”, ovvero la sua corresponsabilità , qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore.

 

Tribunale Rimini sez. I, 20/04/2021, n.395 : risponde anche il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.

 

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027 : Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti all’articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l’opera a un’impresa assolutamente inidonea.

 

Vi consigliamo quindi, prima di affrontare un lavoro , di verificare di aver stipulato una copertura che Vi tenga indenne da eventuali richieste di risarcimento per evitare di compromettere la sussistenza del vostro patrimonio.