Donazioni immobili e vendita
La commercializzazione di beni immobili provenienti da donazione è complicato, soprattutto se si deve ottenere un finanziamento.
Per capirne la ragione dobbiamo partire da cosa dice la legge:
Il nostro ordinamento giuridico
Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni.
Articolo 563 del Codice Civile
L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario. Per questo, quando si acquista un immobile di tale provenienza, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari. I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione (è facoltà del terzo acquirente pagare l’equivalente in denaro anziché restituirlo in natura).
Da ciò la difficoltà a commercializzare l’immobile e, soprattutto, ad ottenere un finanziamento.
Come può aiutare la nostra polizza?
Nello specifico, a seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato, la nostra polizza diventa uno strumento decisamente utile.
In quali casi opera la nostra polizza?
Legittimari
Corrispondendo ai legittimari il controvalore economico della loro quota di legittima (in alternativa alla restituzione del bene)
Oppure, in caso di restituzione del bene al legittimario:
Indennizzo
Indennizza al beneficiario il valore economico del bene.
Rimborso
Rimborsa al beneficiario o al donatario (se il bene è ancora di proprietà del donatario stesso) le eventuali spese di ristrutturazione sostenute,
Banca
Corrisponde alla banca il credito residuo spettante.