Allegato 3 - Informativa sul distributore
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
MOLTENI SRL iscritto nel RUI Sez A come Società di distribuzione assicurativa in data 10/08/2007 con N° A000104332
Sede legale: Via Mozart 29, 20900 Monza (MB) – Sede operativa: Via Amatore Sciesa 17, 20831 Seregno (MB)
Indirizzi di posta elettronica: segreteria@molteniassicurazioni.com – PEC: segreteriamoltenisrl@pec.wmail.it
Recapito Telefonico: 0362 327 327 – Sito Internet: www.molteniassicurazioni.com
Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’ Ivass.
Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO:
Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
- 1. Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora
- 2. Elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- 3. La negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014
- 4. L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione
Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Allegato 4 ter - Elenco delle Regole di Comportamento del Distributore
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
- 1. Obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- 2. Obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- 3. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- 4. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- 5. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- 6. Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- 7. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
- 1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- 2. Obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- 3. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- 4. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
- 5. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
- 6. Obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Informazioni relative alle remunerazioni
3.1 L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
La misura delle provvigioni riconosciuti dalle imprese rappresentate per le polizze RCAuto sono le seguenti, calcolate sul premio RCA al netto del SSNN, delle Imposte, del Contributo per il Fondo di Garanzie Vittime della strada e dell’aliquota per gli oneri digestione stabilita da IVASS
Allianz s.p.a.
Settore I e II - 12%
Settore III - 10%
Settore IV > q 40 - 10%
Settore IV < q 40 - 12%
Settore IV motocarri 12%
Settore V, VI, VII - 12%
Nautica- 12%
Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni s.a.
Settore I e II - 12%
Settore III - 5,5%
Veicoli d'epoca e interesse storico - 11%
Settore IV conto proprio - 8%
Settore IV conto terzi - 5,5%
Settore V motocicli 8,5%
Settore V ciclomotori- 8%
Settore VI, VII e Nautica- 8,5%
AXA - Molaschi Assicurazioni di Molaschi F&C sas
Settore I e II - 7,26%
Settore III e IV- 5,42%
Settore V, VI, VII - 5,42%
Nell’ipotesi di attività di distribuzione svolta nell’ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvigionale sopra indicato è riferito all’intermediario avente rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.
Informazioni sul pagamento dei premi
a.I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso
b.le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
- 1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
- 2. Ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
- 3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di € 5.000,00 nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 euro annui per ciascun contratto
Elenco delle imprese di assicurazione con le quali MOLTENI Assicurazioni ha rapporti d’affari anche sulla base di una collaborazione orrizzontale e delle collaborazioni con altri intermediari di assicurazioni.
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)
- 1. TUTELA LEGALE SPA
- 2. CHUBB EUROPEAN GROUP SE
- 3. HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A.
- 4. ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
- 5. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
- 6. ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI
- 7. AWP P&C S.A
In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l’intermediario ha rapporti d’affari con altri intermediari assicurativi e può distribuire anche prodotti assicurativi da loro intermediati
FORYOUINSURANCE SRL
Iscritta nel RUI – Sezione A – N° A000596768 il 21 MARZO 2018 Soggetto emittente/proponente
BRIDGE INSURANCE BROKER SRL
Iscritta nel RUI – Sezione B – N° iscrizione B000429099 il 16 OTTOBRE 2012 – Soggetto emittente
PRIVATE INSURANCE’S BROKER SRL
Iscritta nel RUI – Sezione B – N° iscrizione B000267157 il 27 GIUGNO 2008 – Soggetto emittente
MOLASCHI ASSICURAZIONI DI MOLASCHI F. & C SAS
Iscritta nel RUI – Sezione A – N° A000482635 il 12 MARZO 2014- Soggetto emittente
AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SOCIETA’ PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Iscritta nel RUI – Sezione A – N° A000072848 il 26 giugno 2007 – Soggetto emittente
In virtù di questi rapporti Molteni srl ha rapporti d’affari con le seguenti Compagnie:
- INTER PARTNER ASSISTANCE SA
- AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A
- HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
- PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC
- SWISS RE INTERNATIONAL S.E.
- HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
- STEWART TITLE EUROPE LTD
- HDI GLOBAL SE
- HDI ITALIA S.P.A.
- CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.
- ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
- D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE
- COVERYS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
- AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
- QBE EUROPE SA/NV
- XL INSURANCE COMPANY SE
- ATHORA ITALIA S.P.A.
- AIG EUROPE S.A.
- COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. – ITALIANA ASSICURAZIONI
- REVO INSURANCE S.P.A.
- HDI GLOBAL SPECIALTY SE
- CGPA EUROPE S.A.
- LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
- TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
- GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.