L’AUTO SI PUO’ RIPARARE ANCHE SE ANTIECONOMICO
Clamorosa Ordinanza

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L’AUTO SI PUO’ RIPARARE ANCHE SE ANTIECONOMICO <br> Clamorosa Ordinanza

La Corte di Cassazione Civile (Sez III) con l’ordinanza n 10686 del 20 aprile 2023  interviene sul tema della ben nota “#riparazione antieconomica ” e cambia il rapporto tra Assicurati e  Compagnie di Assicurazioni che devono rifondere un danno ad un auto senza colpa.

 

L’ordinanza ha ricordato che l’articolo 2058 cc prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, ovvero con il rimborso degli effettivi costi sostenuti per la riparazione; ma che il giudice possa  disporre in alternativa un risarcimento  equivalente, ossia definito nella differenza tra il valore commerciale del  mezzo  prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita dello stesso, sommata alle spese di immatricolazione e accessori ( Cass civ n 5993/1997 , n 27546/2017 e n 4035/1975)  laddove il risarcimento  in forma specifica risulti eccessivamente oneroso per il debitore.

 

Quanto alla eccessiva onerosità , la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorra quando il costo di riparazione superi notevolmente il valore di mercato del veicolo ( Cass civ n 2402/1998, n 21012/2010 e n 10196/2022); non mancando di rilevare che , se la somma necessaria per le riparazioni supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato ( Cass. civ. n 24718/2013 , in motivazione a pag 5 ).

 

E’ nella locupletazione per il danneggiato che la Corte di Cassazione individua un elemento idoneo ad orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria, e non solo nell’entità dei costi di riparazione rispetto al valore del mezzo. Non si può negare il diritto alla riparazione del veicolo danneggiato per il solo fatto che il costo delle riparazioni superi il valore del mezzo al momento del sinistro, ma occorre verificare se quei lavori facciano aumentare quel valore procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spetta.

A tal riguardo Davide Galli, Presidente di Federcarrozieri, precisa che ” è molto difficile che una vettura aumenti di valore dopo essere stata riparata, a meno che non sia sostituito  il motore o il cambio ” 

 

Nell’ordinanza , si aggiunge anche che ” il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato ( ad esempio perchè gli risulta più agevole la guida di un mezzocui è abituato o perchè vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato ….)” e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie deve passare anche dalla loro valutazione. 

 

Per completezza di trattazione va detto che laddove il danneggiato decida per la riparazione seppure  il Giudice abbia  stabilito un risarcimento equivalente,  non risulta giustificato il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno liquidabili in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo seppure  non effettivamente sostenute; non si tratta di liquidare danni non verificatesi ma di utilizzare in modo coerente la tecnica liquidatoria prescelta ; tecnica che risulta comunque garantire per l’obbligato un esborso inferiore a quello cui sarebbe tenuto in caso di risarcimento in forma specifica, e per il danneggiato un giusto risarcimento senza tuttavia riconoscergli una locupletazione.

 

In conclusione:

questa ordinanza non ha la forza di legge ma stablisce un principio forte cui appellarsi in caso di controversie liquidative simili che sposta anche l’attenzione su una logica di maggior sostenibilità e di recupero di veicoli ancora utilizzabili.