INFORTUNI SUL LAVORO
Numeri da strage

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INFORTUNI SUL LAVORO <br> Numeri da strage

484.561 gli infortuni sul lavoro denunciati tra gennaio ed agosto 2022

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Sono questi i numeri da strage degli incidenti sul lavoro nei primi 8 mesi del 2022. Sui giornali finiscono solo i casi più eclatanti, ma ogni giorno, ogni minuto, nelle aziende italiane vengono denunciati infortuni sul posto di lavoro. Nemmeno il tempo di leggere queste poche righe (un minuto?) e si sarà probabilmente verificato almeno un infortunio sul lavoro.

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni ( come da sito dell’Inail ), mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative.

Esistono però delle eccezioni per  cui la copertura offerta da Inail può non essere esaustiva o addirittura risultare inoperativa.

Ad esempio, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, per i successivi 3 giorni; così come deve intendersi a suo carico il danno differenziale.

Quando cioè un lavoratore si infortuna sul lavoro  riceve un indennizzo da parte dell’INAIL. Qualora però l’infortunio sia determinato da una responsabilità altrui (per citare due esempi: il datore di lavoro non ha rispettato le normative di sicurezza e Tizio ha un incidente durante l’orario di lavoro, ) e comporta un danno più ampio della “semplice” inabilità temporanea, è possibile ottenere, in sede civilistica, un risarcimento ulteriore rispetto a quello garantito dall’ente previdenziale. Tale incremento è appunto il “danno differenziale”.

Con esso si intende un risarcimento che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che dimostrino di aver subìto, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto all’indennizzo riconosciutogli e risarcito dall’#INAIL.

Il danno differenziale ricomprende quindi tutte le tipologie di danno non indennizzabili dall’INAIL e che si possono elencare in:

  • danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%, in modo da risarcire ogni lesione, anche lieve, dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
  • danno patrimoniale, che comprende le spese “vive” sostenute dal danneggiato in seguito all’incidente (ad esempio le spese mediche o di riabilitazione), ma anche i mancati guadagni derivati dall’infortunio;
  • danno morale anche detto danno non patrimoniale, ossia il risarcimento per la sofferenza subita dal soggetto a causa delle lesioni fisiche riportate o in generale ogni turbamento dello stato d’animo;
  • danno esistenziale, inteso come l’alterazione delle abitudini e delle relazioni affettive dell’individuo che porta a un deterioramento della sua qualità della vita.

 

Ed è in quest’ambito che hanno significato le polizze di responsabilità civile, proprio per colmare le scoperture offerte dall’assicurazione obbligatoria INAIL e mettere in sicurezza il patimonio del datore di lavoro

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