FAQ ANIA Eventi Catastrofali
Cosa Prevede la Legge
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025. L’obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.
Entro il 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.
In base a quanto previsto dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, il termine entro il quale è necessario assicurarsi si differenzia in base alle dimensioni dell’impresa.
Più in dettaglio, il D.L. prevede l’obbligo:
1. Entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
2. Entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese.
3. Entro il 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese..
Il provvedimento riporta anche i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (piccola, micro, media e grande impresa):
1. Le piccole e microimprese sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 5.000.000 di euro, ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro, numero medio dei dipendenti fino a 50 unità.
2. Le imprese di medie dimensioni sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 euro, ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro numero medio dei dipendenti fino a 250 unità.
3. Le grandi imprese sono quelle che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore a 25.000.000 euro, ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 euro, numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità).
Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.
Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025). A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.
È dirimente l’iscrizione al Registro delle Imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.
Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.
Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente”. Pertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un “ombrello protettivo” adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.
Qualora l’associazione sia iscritta al Registro delle Imprese ne deriverà l’obbligo alla copertura assicurativa per i beni ricompresi nell’elenco definito dalla Legge ed impiegati per l’attività imprenditoriale esercitataPertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un “ombrello protettivo” adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.
Anche il giostraio, se tale attività è svolta come attività imprenditoriale e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, è tenuto ad assicurarsi. La valutazione del rischio spetterà all’impresa di assicurazione con cui verrà sottoscritta la polizza.
Se l’attività di b&b è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo.
Nella relazione illustrativa del decreto è chiarito che sono tenute ad assicurarsi “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Il decreto prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025.
NO. Per le assicurazioni già in essere l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile. Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24 febbraio 2025, l’adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24 febbraio 2026
Se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge, se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo “quietanzamento” utile.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o “quietanzamento” utile delle stesse.
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici.
Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.
N.B. Per le grandi imprese che devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, l’applicazione delle sanzioni è prorogata di 90 giorni.
Eventi Naturali da Assicurare
I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.
Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma”.
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua”.
Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “
- la mareggiata;
- la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.
Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.
Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
Inoltre, è esclusa “l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.
Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- il sisma;
- l’alluvione;
- l’inondazione e l’esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.
La relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge chiarisce che le c.d. “bombe d’acqua” non sono incluse tra gli eventi che costituiscono “alluvione, inondazione ed esondazione”.
Pertanto, tale specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi e catastrofali.
Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.
Beni Coperti dalla Polizza Obbligatoria
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
- i terreni;
- i fabbricati;
- gli impianti;
- i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali”
(articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla L. 213/ 2023 che si riferisce a quelli di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”).
Anche l’art. 1, comma 1, lett. b), numero 2), del DM n. 18/2025 attuativo della legge, annovera tra le “immobilizzazioni” che devono essere oggetto di copertura assicurativa il “fabbricato” senza fare menzione di “fabbricati in costruzione”.
Qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Per i beni navali né nel decreto attuativo né nella relazione illustrativa è prevista una disciplina specifica. Riterremmo che vada applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall’obbligo i beni iscritti al PRA. Tali beni da un punto di vista assicurativo afferiscono ad un altro ramo ministeriale.
Come chiarito dall’art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).
Come chiarito dall’art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).
- Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
- per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
- per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).
Per le imprese con Somma Assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l’applicazione di uno scoperto (*) del 15% del danno indennizzabile.
(*) Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell’assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a 7.000 euro, l’impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero 1.050 euro.
Per le imprese con Somma Assicurata oltre 30 milioni di euro la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l’applicazione di ulteriori limiti:
- per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza (*) sarà pari alla somma assicurata;
- per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.
(*) Il massimale di polizza è l’importo massimo, indicato nel contratto, che l’assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a 10.000 euro, l’assicurato che subisce un danno di 2.000 euro otterrà un indennizzo pari all’intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di 15.000 euro, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso 10.000 euro, mentre i restanti 5.000 euro saranno a proprio carico.
Il D.M. 18/ 2025 specifica che per “somma assicurata” si intende “l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate” e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio.
Sono poi definiti i concetti di “valore di ricostruzione”, “costo di rimpiazzo” e “costo di ripristino”.
Per “valore di ricostruzione”, si intende l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità” (art. 1, comma 1, lett. l), DM n. 18/2025 attuativo della legge).
Per “costo di rimpiazzo” ci si riferisce al “valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato” (art. 1, comma 1, lett. m), del DM n. 18/2025 attuativo della legge).
In base alla legge vi è l’obbligo di assicurare sia i fabbricati sia le attrezzature.
L’art. 1, comma 1, lett. d), del DM n. 18/2025 attuativo della legge specifica che costituiscono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui alla lett. b) (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali (alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana).
Le merci non rientrano nel perimetro dell'obbligo assicurativo.
Danni Coperti dalla Polizza Obbligatoria
La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption).
Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Per ulteriori eventuali approfondimenti consigliamo di rivolgersi al proprio assicuratore.
In alternativa, scrivere a: catnat@ania.it