CONSULENTE DEL LAVORO PROFESSIONISTI La Professione di Consulente del Lavoro è una di quelle Attività in cui il continuo cambiamento di Leggi e norme, richiede una continua formazione ed informazione. I cavilli e le “facili interpretazioni” a cui sono soggette tutte le normative fiscali e amministrative fanno sì che l’errore “sia sempre in agguato”. Per questo è importante stipulare una idonea Polizza sulla Responsabilità Civile Professionale (R.C. Professionale) che tuteli il Professionista da eventuali richieste di risarcimento da parte di Clienti, soprattutto in virtù dell’elevata entità di Danni che chi pratica questa Professione potrebbe causare. Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale del Consulente del lavoro? La Polizza di Responsabilità Civile del Consulente del Lavoro copre tutti i Danni che possono essere arrecati ai Clienti nello svolgimento di tutte le attività per le quali è autorizzato a norma di Legge. In tutti questi casi l’Assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per capitali, interessi e spese. Sono di solito compresi: 1. Errori di conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; 2. Assistenza dinnanzi alle Commissioni Tributarie per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi a tali ritenute; 3. attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della Cassa integrazione ordinaria o speciale, messa in mobilità. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per le richieste di risarcimento relative a:Atto commesso, nell’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti alle Attività Professionali indicate ai punti 1, 2 e 3 che precedono dai Dipendenti e Praticanti, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato.Interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempre che conseguente a un sinistro risarcibile a termini di Polizza. Se vuoi maggiori informazioni contattaci, un nostro Consulente esperto sarà a tua disposizione per valutare anche, mediante l’Analisi dei Rischi, di quali Coperture Assicurative necessita per svolgere serenamente la tua Professione.