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L’ art. 12 della L. 247/2012 ha sancito per gli Avvocati l’obbligo di dotarsi di una Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile derivante dall’esercizio della Professione, così come di una Copertura Assicurativa per gli Infortuni dei propri Collaboratori in conseguenza dell’attività svolta.

Inoltre, in attuazione del citato art. 12 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’11/10/2016, il DM 22/09/2016 (successivamente modificato) che stabilisce le condizioni minime essenziali per l’assicurazione per la Responsabilità Civile, da stipularsi obbligatoriamente dagli Avvocati.

 

L’assicurazione deve coprire ogni tipo di danno, sia esso :

  • patrimoniale
  • non patrimoniale
  • indiretto
  • permanente
  • temporaneo
  • futuro

 

sia esso determinato da colpa grave,  fatti dolosi o colposi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

 

Deve prevedere una retroattività illimitata e  una postuma decennale, oltre che , in caso di responsabilità solidale  , coprire per intero salvo il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere la disdettabilità in corso di contratto in caso di sinistro e le franchigie e/o scoperti non possono essere opposti al danneggiato. In caso di sinistro quindi, la Compagnia dovrà risarcire il danneggiato dell’intero danno sofferto salvo diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le franchigie e/o scoperti pattuiti

 

Se vuoi maggiori informazioni contattaci, un nostro Consulente esperto sarà a tua disposizione per valutare anche, mediante l’Analisi dei Rischi, di quali Coperture Assicurative necessita per svolgere serenamente la tua Professione.